Eutanasia e Suicidio assistito: quale legge?

di Francesco Campione

Nelle Marche c’è stato qualche tempo fa un signore diventato tetraplegico in seguito ad un incidente che si è detto “sollevato e felice” di potersi togliere la vita secondo la sua volontà usando un farmaco autorizzato dai medici, il Penthotal. I Media l’hanno chiamato Mario e hanno raccontato la sua storia.      Mario ad un certo punto ha rifiutato la vita a cui era costretto da paralizzato, avrebbe voluto morire dolcemente già da tempo, ma in Italia non c’è una legge che lo consente: bisogna andare in Svizzera e pagare! Allora ha chiesto ai giudici che autorizzassero i medici ad aiutarlo a morire indicandogli un farmaco adatto e questi glielo hanno indicato, in base ad una sentenza della Corte costituzionale che, a certe condizioni, riconosce il diritto al suicidio assistito, l’hanno accontentato. Il caso è stato ovviamente accompagnato dal solito scontro ideologico, senza possibilità di conciliazione, tra chi pensa che il “padrone” della vita sia ogni individuo e coloro che invece lo ritengono un “dono di Dio” o un “bene sociale” non a disposizione di chi ne gode. Il Parlamento dovrebbe legiferare in proposito ma in esso si ripropongono le stesse divisioni presenti in seno alla Società italiana.

Per dare un contributo alla riflessione, mettiamo a confronto di seguito il DDL attualmente in Senato in corso di esame in commissione e una Proposta di legge di iniziativa popolare che potrebbe promuovere, con un po’ di buona volontà reciproca, una conciliazione in grado di favorire la convivenza nel nostro paese del valore della vita come “dono di Dio” e come “bene sociale” col valore dell’autodeterminazione individuale.

N. 912 DISEGNO DI LEGGE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2018

Disposizioni in materia di eutanasia

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre norme che consentono e disciplinano i trattamenti eutanasici. La richiesta del trattamento eutanasico è riservata al paziente maggiore di età, capace di intendere e di volere, le cui sofferenze fisiche o psichiche sono irreversibili, costanti o insopportabili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Attualmente nel nostro ordinamento non è infatti data la possibilità di decidere come porre fine alla propria vita, anche se questa è divenuta insostenibile per la persona affetta da insopportabili sofferenze e priva di prospettive. Il presente disegno di legge va quindi a colmare un vuoto normativo non più giustificabile né dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, né dalla Corte costituzionale e dà una risposta a centinaia di persone che chiedono il rispetto della propria dignità nella morte e che, per vedere garantito questo loro diritto, spesso sono costretti a lunghi e faticosi viaggi verso i Paesi dove l’eutanasia o il suicidio assistito sono legali. L’introduzione di un’apposita disciplina normativa si rende infatti ancora più necessaria, anche seguito di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018. La Corte, nel processo che ha visto coinvolto Fabio Antoniani (meglio conosciuto come Dj Fabo), ha rilevato come «l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti».

Pertanto, «per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina», ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, inerente l’aiuto al suicidio, all’udienza del 24 settembre 2019. Anche la Consulta di bioetica, nel proprio Manifesto per l’eutanasia, ha rilevato come già nel 1974 alcuni premi Nobel deploravano con forza «l’insensibilità morale e le restrizioni giuridiche che impediscono di considerare le ragioni etiche per l’eutanasia» e ricordavano che «è crudele e barbaro obbligare una persona a essere tenuta in vita contro la sua volontà e non ascoltare le sue richieste di una fine decorosa dopo che sono svanite la dignità, la bellezza, la promessa di futuro e il significato della vita e la persona può solo indugiare in uno stato di agonia o di drammatico sfacelo. L’imposizione di sofferenze non necessarie è un male che deve essere evitato dalla società civilizzata».

Nelle società moderne e secolarizzate l’opinione pubblica è quindi sempre più favorevole a richiedere una morte assistita, dignitosa e, quando possibile, libera da sofferenza inutile. Viene quindi riconosciuto un diritto a non subire accanimento terapeutico quando le condizioni sono irreversibili.

C’è un diritto alla vita ma anche un diritto alla morte.

Il disegno di legge tratta un tema delicato e complesso che va necessariamente affrontato per consentire di compiere un passo avanti in tema di diritti civili e di libertà.  La Costituzione garantisce il diritto alla vita e alla salute, ma quando una vita degna non è più possibile, quando non esistono cure, allora scegliere di anticipare la propria morte, senza sofferenza e con dignità, diventa un diritto. L’autodeterminazione è un diritto. Le Camere, continuando a rimandare il riconoscimento del diritto naturale a morire senza sofferenza, stanno di fatto negando ai cittadini la possibilità di scegliere.

Uno Stato responsabile deve fornire ai suoi cittadini tutti gli strumenti necessari per garantire una scelta libera e consapevole anche nella fase terminale della loro vita, cure e rinuncia alle cure, trattamenti per combattere il dolore e anche eutanasia.

Il professor Stefano Rodotà disse: «Ecco, questo è il tipo di intervento che il pubblico deve fare: io devo poter essere libero di decidere se proseguire la mia vita. Libero, per esempio, dal condizionamento che mi può venire da un dolore drammatico che non sono in condizione di poter lenire perché c ‘è una serie di norme – come quelle sulle sostanze stupefacenti – che mi impediscono di usare farmaci oppiacei o a base di cannabis. Il pubblico, allora, deve intervenire per permettermi di esercitare in piena libertà il mio diritto a scegliere se continuare a vivere – senza dolore – o morire dignitosamente».

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli. L’articolo 1 riassume le finalità della legge e i princìpi etici sui quali la stessa si basa per garantire una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie. Nel rispetto di quanto disposto sia dalla Costituzione, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia dalla Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, viene tutelato il diritto alla dignità e all’autodeterminazione della persona, attraverso una legge che regola l’eutanasia.

L’articolo 2 definisce il trattamento eutanasico, che è qualificato come la somministrazione di farmaci, compiuta da personale medico, che mette fine, in modo immediato e indolore, alla vita di una persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 3 e su richiesta della medesima. L’articolo 3 reca le condizioni e i presupposti per poter richiedere il trattamento eutanasico, disponendo che ha diritto di chiedere tale trattamento il paziente maggiore di età, capace di intendere e di volere e le cui sofferenze fisiche o psichiche siano insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. L’articolo 4, comma 1, interviene sui presupposti e sulle modalità della richiesta di trattamento eutanasico del paziente, che oltre ad adempimenti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, datata e firmata alla presenza di almeno due testimoni, che sottoscrivono a loro volta) deve rappresentare innanzitutto l’espressione di una scelta, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria. È prevista la possibilità per il paziente di esprimere la richiesta attraverso videoregistrazione o dispositivi che gli consentano di comunicare qualora non sia nelle condizioni di farlo nel modo indicato al medesimo comma (forma scritta e sottoscrizione). Al comma 2 è prevista la possibilità per il paziente di revocare in ogni momento la richiesta di trattamento eutanasico.

L’articolo 5 dispone in merito a tutti gli adempimenti a cui è tenuto il personale medico e sanitario prima di procedere al trattamento eutanasico. Tale personale, in base al comma 1, dovrà: accertare che sussistano tutte le condizioni richieste dall’articolo 3 e che persista l’intenzione del paziente di chiedere il trattamento eutanasico, e informarlo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze; al comma 2 si prevede che le condizioni cliniche del paziente dovranno essere confermate anche da un altro medico, opportunamente consultato prima di procedere al trattamento eutanasico. Al comma 3 si prevede che sia redatto un rapporto delle condizioni cliniche del paziente e al comma 4 che il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche nonché a informare, su richiesta del paziente, le persone da lui stesso indicate.

L’articolo 6, comma 1, prevede che la dichiarazione scritta del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal personale medico con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati sono inseriti nella cartella clinica del paziente. Ai sensi del comma 2, la persona deceduta a seguito di un intervento eutanasico praticato in conformità alle condizioni e alle procedure previste dalla legge è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge. L’articolo 7, comma 1, prevede i casi di non punibilità, specificando che le disposizioni degli articoli 575 (omicidio) 579 (omicidio del consenziente) 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, e a tutti coloro che agevolino o aiutino il paziente nell’accesso al trattamento eutanasico, al sussistere di determinate condizioni dettagliatamente specificate. Il trattamento eutanasico non è assolutamente contemplato dai codici del nostro Paese, ragion per cui esso è assimilabile ai citati reati, pertanto la disposizione del comma 1 esclude che le condotte del personale medico e sanitario relative al trattamento eutanasico disciplinato dalla legge e di tutti coloro che abbiano agevolato o aiutato il paziente nell’accesso al trattamento eutanasico possano configurare le fattispecie di tali reati. Al comma 2 si precisa che le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell’articolo 4. In caso contrario, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, saranno tenute al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato. L’articolo 8, comma 1, rimette a un decreto del Ministro della salute – da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge – previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’adozione del regolamento di attuazione della stessa legge che prevede, in particolare, l’individuazione delle modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della medesima legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari. Al comma 2 si prevede che il Ministro della salute presenti, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge tutela il diritto alla dignità e all’autodeterminazione della persona, garantendo una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.

Art. 2. (Definizione di trattamento eutanasico)

1. Ai fini della presente legge, per trattamento eutanasico si intende la somministrazione, da parte del personale medico, di farmaci aventi lo scopo di provocare, con il consenso del paziente, la sua morte immediata e indolore.

Art. 3. (Condizioni e presupposti)

1. Il paziente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, le cui sofferenze fisiche o psichiche sono insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, ha diritto di richiedere il trattamento eutanasico.

 Art. 4. (Richiesta)

1. La richiesta di trattamento eutanasico del paziente deve essere espressione di una scelta libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria e deve essere redatta per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata, alla presenza di almeno due testimoni, datata e sottoscritta dal disponente e dai testimoni. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano al paziente di comunicare. La richiesta del paziente deve essere inserita nella sua cartella clinica.

2. Il paziente può revocare la richiesta di cui al comma 1 in ogni momento; in tale caso, la richiesta è tolta dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente.

Art. 5. (Personale medico e sanitario)

1. Il medico, prima di praticare il trattamento eutanasico al paziente, è tenuto ad accertare che sussistano le condizioni di cui all’articolo 3 e che permanga l’intenzione di chiedere il trattamento eutanasico, informandolo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze.

2. Le condizioni cliniche del paziente devono essere confermate anche da un altro medico, opportunamente consultato prima di procedere al trattamento eutanasico.

3. I medici di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a redigere un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente.

4. Il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche nonché a informare, se richiesto dal paziente, le persone indicate dallo stesso.

 Art. 6. (Documentazione e dichiarazione di morte)

1. La dichiarazione documentata del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dai medici consultati ai sensi dell’articolo 5 sono inseriti nella cartella clinica del paziente.

2. La persona deceduta a seguito di un trattamento eutanasico, praticato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.

Art. 7. (Esclusione di punibilità)

1. Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, e a tutti coloro che agevolino o aiutino il paziente nell’accesso al trattamento eutanasico, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata; b) il paziente sia maggiorenne; c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere; d) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da sofferenze fisiche o psichiche insostenibili e irreversibili, o da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta; e) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato sulle sue condizioni e su tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici e abbia discusso di ciò con il medico nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 5; f) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche.

2. Le strutture sanitarie pubbliche, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 8, sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell’articolo 4. In caso contrario, la struttura sanitaria pubblica è tenuta, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato.

Art. 8. (Regolamento di attuazione e relazione alle Camere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto adotta il regolamento di attuazione della medesima legge prevedendo, in particolare, le modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della stessa legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Una Proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio attenuato o condiviso[1]

I. Premessa

1. Lo Stato ha il dovere di difendere la vita degli individui che ne hanno la cittadinanza promuovendo il diritto alla vita (diritto alla nascita), il diritto alla crescita (diritto all’educazione e al lavoro), il diritto alla cura (diritto all’assistenza medica e alla solidarietà sociale), il diritto alla sopravvivenza contro tutte le forme di distruttività e di autodistruttività (il diritto alla sicurezza).

2. Il rifiuto della vita in tutte le sue forme (dal rifiuto di essere nati, al rifiuto di crescere e di curarsi fino al rifiuto delle terapie salva-vita e al suicidio) è un diritto della persona che non si può chiedere allo Stato di tutelare poiché confligge coi suoi doveri.

3. Quando il dovere dello Stato di difendere la vita dei suoi membri confligge con il diritto di questi di rifiutare la vita si manifestano i limiti dello Stato e i limiti della persona: lo Stato infatti ha bisogno del consenso delle persone per difendere le loro vite e le persone hanno bisogno che lo Stato si assenti perché sia tutelato il loro diritto di rifiutare la vita.

4. La necessaria mediazione tra le due istanze può essere resa possibile se lo Stato si dimostra in grado di fare una legge che metta, nella società, in situazione di parità il diritto individuale di rifiutare la vita e il dovere statale di difendere la vita dei suoi membri anche contro loro stessi.

5. Questa legge dovrebbe al tempo stesso depotenziare:

a) la sovranità della volontà individuale che è l’organo attraverso cui si esprime e si legittima il diritto a rifiutare la vita, e che farebbe prevalere, se fosse assoluta, il diritto individuale di rifiutare la vita sul dovere statale di difenderla;

b) la forza dello Stato che è l’organo attraverso cui si esercita il dovere di difendere la vita, e che farebbe prevalere, se fosse la forza di uno stato assoluto, il dovere statale di difendere la vita sul diritto individuale di rifiutarla.

6. Solo la “legge dell’amore materno” può fornire un’analogia per questa legge: una legge in grado, come l’amore materno, di suscitare una obbedienza alla vita non tramite una coercizione ma grazie al supporto e alla dedizione che la nutrono.

7. Nessuno potrebbe rifiutare la propria vita di fronte a qualcuno che, come una madre, è pronta a donarla ad un altro perché viva.

8. Uno Stato così si dovrebbe esprimere in una legge siffatta: uno Stato che fornisce ragioni di vita tanto indiscutibili da guadagnarsi il diritto di esercitare il suo diritto di difendere la vita anche di fronte a chi la rifiuta!

II. Premessa

1. Il suicidio esprime (al pari del rifiuto dell’accanimento terapeutico) il diritto dell’individuo a rifiutare la vita. In quanto tale il suicidio in uno Stato libero va ammesso e tutelato.

2. Di fronte al diritto dell’individuo a suicidarsi lo Stato ha anche il dovere di difendere la vita dei suoi membri da ogni atto di distruttività e autodistruttività. Dovere che deriva dal diritto individuale alla sicurezza che nessuna minaccia incomba sulla vita (e si anela ad essere difesi da se stessi non meno che dalle minacce esterne), e dal diritto della collettività di non essere minacciata dai comportamenti individuali distruttivi.

3. Lo Stato deve dunque riuscire a tutelare due diritti che possono confliggere allorché i rispettivi principi (il principio della libertà individuale e il principio della sicurezza individuale e collettiva) si pongono come assoluti.

4. Ne deriva la necessità di una o più leggi che regolino questo conflitto in modo “giusto”, cioè facendo in modo che nella Società concreta del vivere quotidiano i due valori basilari della vita umana (libertà e sicurezza) interagiscano senza conculcarsi a vicenda.

5. Una tale legge dovrebbe impedire sia l’assolutizzazione della volontà individuale (cioè l’espressione della libertà individuale come sovrana) sia l’assolutizzazione della forza protettiva dello Stato (cioè l’espressione della sicurezza individuale e collettiva come sovrana).

6. Una tale legge dovrebbe in sostanza regolamentare in modo “giusto” tutte le forme di suicidio che configurino un qualche tipo di aiuto o di ostacolo da parte di altri membri dello Stato in cui si convive, determinando un conflitto tra la volontà individuale di uccidersi e la volontà collettiva di permettere od ostacolare che altri assecondi la volontà di uccidersi.

7. Ne discende la seguente proposta di legge sull’eutanasia e sul suicidio assistito.

Proposta di legge sul suicidio attenuato o condiviso

Articolo 1.

Lo Stato italiano si impegna ad introdurre nei percorsi formativi del personale sanitario-assistenziale e del personale scolastico (medici, infermieri, psicologi, insegnanti, ecc.) l’educazione alla difesa della vita e alla buona morte (morte senza dolore, con speranza e con senso) come parte determinante dei ruoli sanitari ed educativi. Lo Stato italiano si impegna in altri termini a perseguire lo scopo che condivide con tutte le società umane di prevenire il suicidio (in quanto atto autodistruttivo corrispondente alla pena e all’impossibilità di vivere), nel pieno rispetto della volontà individuale di rifiutare la vita, cioè senza mettere in atto modalità coercitive contro il suicidio ma cercando solo di proporre (tramite le istanze affettive, solidaristiche e di aiuto, presenti o da sviluppare) a coloro che, nel loro diritto, rifiutano la vita, nuove ragioni per accettare un’esistenza che l’aiuto degli altri ha trasformato e reso più vivibile.

Nell’ambito di questo impegno sono da interpretare i due seguenti articoli.

Articolo 2.

L’eutanasia attiva (intesa come insieme di atti medico-sanitari intenzionalmente volti ad anticipare la morte) va considerata una resa e non fa parte dei compiti di chi assiste. I sanitari che praticano l’eutanasia attiva commettono un reato punibile con una forte ammenda o con la sospensione temporanea dall’esercizio della professione.

Articolo 3.

Il suicidio medicalmente assistito (inteso come suicidio attuato con l’ausilio di tecniche mediche consigliate e/o guidate da personale sanitario) va considerato una resa e non fa parte dei compiti di chi assiste. Si può configurare come reato di “favoreggiamento del suicidio” punibile con una forte ammenda o con la sospensione temporanea dall’esercizio della professione.

Articolo 4.

Il suicidio esprime (al pari del rifiuto dell’accanimento terapeutico) il diritto dell’individuo a rifiutare la vita. In quanto tale in uno stato libero va ammesso e tutelato.

Lo Stato italiano si impegna a tutelare il diritto di suicidarsi per coloro che non hanno riconosciuto come sufficienti le ragioni per vivere addotte da chi assiste, depenalizzando tutte le forme disinteressate di aiuto al suicidio.

È’ quindi depenalizzato:

a) il suicidio attenuato (corrispondente al diritto di chi attua il proposito suicidiario di realizzare forme più dolci, attenuate appunto, di suicidio);

b) il suicidio condiviso (corrispondente al desiderio di condividere il proposito suicidiario e di essere aiutati nell’attuazione di esso).

Articolo 5.

Per coloro che volessero attuare un suicidio attenuato usando tecnologie mediche o farmaci si istituisce una commissione statale (la cui composizione è da definire o identificabile con un comitato etico ad hoc) con il compito di istruire pubblicamente ogni caso di richiesta di uso di presidi medici a scopo di attenuazione del suicidio. Se il parere è favorevole (cioè se si constata che niente ormai può essere fatto per far recedere l’individuo dalla sua decisione di suicidarsi) si autorizza un tutore nominato dalla persona in questione a rivolgersi ad un medico che la commissione stessa autorizza (in deroga all’art. 2) a dare una consulenza medica sul modo di utilizzare autonomamente (il paziente e chi condivide con lui il suicidio ma non i sanitari) i presidi medici.


[1]   La proposta di legge è stata presentata da Francesco Campione in occasione del Convegno internazionale Good Death and Bereavement, Bologna, 8-11 giugno 2005 ed è stata varie volte sul punto di diventare una proposta di legge di iniziativa popolare.